PRATICHE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I BENI CULTURALI

 
PRATICHE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I BENI CULTURALI

Diagnostica per immagini in loco su dipinto del barocci cristo spirante a cura dello Studio Verdi Demma. Fotografie inedite

 

 

Per manufatti:

  • interesse archeologico;
  • arte antica;
  • contemporanea;
  • orientale e di arte africana;
  • demo-etnografico;
  • numismatico;
  • per le mostre (devono essere presentate specifiche richieste).

Su richiesta, è possibile espletare le pratiche presso gli Uffici Competenti per l’ottenimento delle seguenti certificazioni.

Attestato di libera circolazione

Il documento è necessario per l’esportazione o la spedizione definitiva di oggetti o opere che abbiano più di 50 anni, di proprietà privata, che non siano stati dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse. Ha validità tre anni dalla data di emissione e non rinnovabile. Tale autorizzazione può essere negata dall’Ufficio Esportazione, solo quando si riconosca il particolare l’interesse culturale del bene.

Licenza comunitaria di esportazione definitiva

La licenza è necessaria per le esportazioni definitive dal territorio dell’Unione Europea di tutti gli oggetti e le opere che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE, n. 3911/92, di cui all’allegato A del D.lgs.22/01/2004, n. 42.

Attestato di circolazione temporanea

Concede l’uscita dal territorio nazionale, per mostre ed eventi culturali e per un periodo non superiore a 18 mesi, delle opere e dei beni che circolano all’interno dell’Unione Europea oppure che sono destinate a paesi terzi, ma non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE, n. 3911/92, di cui all’allegato A del D.lgs.22/01/2004, n. 42.

Licenza di esportazione temporanea

Consente l’uscita dal territorio nazionale, per mostre ed eventi culturali e per un periodo non superiore a 18 mesi, delle opere e dei beni che escono dal territorio dell’Unione Europea e che sono compresi nelle categorie stabilite dal regolamento CEE, n. 3911/92, di cui all’allegato A del D.lgs.22/01/2004, n. 42.

Certificato di importazione o spedizione temporanea

Attesta l’importazione (da un paese terzo) o la spedizione (da un paese membro dell’Unione Europea) di un’opera o di un bene culturale sul territorio nazionale. Ha validità di cinque anni, rinnovabili su richiesta dell’interessato, nell’ambito dei quali è consentita la riesportazione dell’oggetto, previa verifica dell’Ufficio Esportazione e consegna del CAI o CAS originale.

Autocertificazione per l’arte contemporanea

Per l’esportazione o la spedizione di opere che abbiano meno di 70 anni dalla morte dell’autore o di autore vivente, con un valore non superiore a 13.000 euro, è sufficiente rilasciare una autocertificazione, da consegnare all’Ufficio Esportazione, alla quale saranno allegate la fotocopia di un documento d’identità valido e la fotografia dell’oggetto. L’Ufficio, una volta protocollata l’autocertificazione, può verificare a campione gli oggetti.

ARTE&TECNOLOGIA

CONTATTI